Approvato dall’Assemblea straordinaria degli associati del 20 aprile 1985.
Modificato dall’Assemblea ordinaria del 24 aprile 1999.
Istrom. pari data n. 39841/7741
rep. not. dott.. Lucia Bassani di Milano,
ivi registr. il 6-5-85 n. 09089 Serie H Atti Pubblici.
Denominazione – Scopo – Sede
Art. 1
La Società Numismatica Italiana, ONLUS con sede in Milano, associazione ivi costituita nel 1892, ha lo scopo di promuovere, agevolare e diffondere gli studi relativi alle monete, alle tessere, ai pesi monetari, alle medaglie e ai sigilli.
Per il conseguimento di tale scopo attende, fra l’altro, alla pubblicazione di una Rivista ufficiale, denominata: Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini e di altre opere inerenti allo scopo sociale.
Personalità Giuridica
Art.2
La Società Numismatica Italiana potrà deliberare di chiedere alla competente Autorità il proprio riconoscimento giuridico ai sensi di legge, dando mandato al suo Presidente, eventualmente in concorso di altri membri dei Consiglio Direttivo, di esperire tutti gli atti al riguardo necessari.
Contributi Sociali – Patrimonio
Art. 3
I contributi degli associati costituiscono il fondo comune con il quale la Società Numismatica Italiana fa fronte alle passività ordinarie, compreso il costo di stampa della Rivista Italiana di Numismatica. I beni che fanno parte o che verranno a far parte del patrimonio dell’associazione, escluse comunque monete e simili ed i libri della Biblioteca, non potranno essere alienati se non facendo luogo a reimpiego dei ricavo. È vietata la distribuzione (anche indiretta) di utili o avanzi di gestione o fondi, riserve, capitali, durante la vita dell’Associazione, salvo imposizioni di legge. Per “entrate istituzionali” si intendono i contributi, le convenzioni, le liberalità e le quote associative.
Il patrimonio dell’associazione potrà essere costituito:
a) da immobili destinati alla sede dell’associazione, alla Biblioteca e al luogo di riunioni, e dei relativi accessori;
b) dall’arredamento ed attrezzature relative;
c) da raccolte numismatiche ed affini;
d) da libri e pubblicazioni numismatiche ed affini;
e) da beni e capitali provenienti da donazioni, obiezioni, successioni e da qualsiasi altro titolo.
I beni di cui alla lettera e), esclusi però anche qui le monete, i libri, le pubblicazioni e quanto cioè sia atto ad arricchire le raccolte e la Biblioteca, potranno, ove l’associazione ne ravvisasse la convenienza, essere alienati, però reimpiegando il ricavo nell’acquisto di beni per incrementare il patrimonio dell’associazione.
La Società Numismatica Italiana potrà quindi in ogni tempo addivenire ad acquisto o permuta di beni immobili, ad accettazione di donazioni od eredità, al conseguimento di legati.
Degli Associati
Art. 4
Qualsiasi persona, ente, o sodalizio, esclusi i casi previsti dall’art. 34, può chiedere di diventare associato alla Società Numismatica Italiana.
La presentazione della domanda di associazione è condizionata dalla conoscenza, dall’accettazione del presente Statuto ed inoltre dall’impegno di astenersi da ogni atto o comportamento contrario agli interessi morali e materiali della Società Numismatica Italiana.
Art. 5
La domanda di associazione, redatta su apposito modulo, e compilata in tutte le sue parti, deve essere controfirmata, oltre che dal richiedente, da due associati presentatori. Essa deve essere rivolta al Presidente della associazione, che la sottoporrà al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà, di regola, deliberare sulla domanda del richiedente entro quattro mesi dalla sua presentazione.
Si intende respinta la domanda di quel richiedente cui la Presidenza, entro quattro mesi dalla presentazione, non avrà dato comunicazione della accettazione ad associato.
Art. 6
Gli associati sono tenuti al versamento della quota annua che l’Assemblea potrà deliberare, purché di ogni variazione vengano resi edotti, mediante circolare, almeno due mesi prima della entrata in vigore della variazione stessa.
Per gli studenti, fino al compimento dei ventiseiesimo anno di età, la quota è ridotta alla metà.
Sono Sostenitori gli associati che versano annualmente il doppio della quota sociale stabilita.
Sono Vitalizi gli associati che hanno già tale qualifica e quelli che versano una somma pari ad almeno 25 volte la quota annua in vigore al momento della loro richiesta di passare a socio Vitalizio.
Malgrado la diversa entità delle quote versate, gli associati Ordinari, Studenti, Sostenitori e Vitalizi hanno uguali diritti e doveri.
L’associato sostenitore, entro il 31 ottobre di ogni anno può chiedere di rientrare, dall’anno successivo, nella categoria degli associati Ordinari.
Le quote versate dagli associati non sono rimborsabili; l’adesione é strettamente personale.
Art. 7
Le quote annuali dovute dall’associato si riferiscono all’anno solare, anche se la qualità di associato si è acquisita od è goduta per frazione dell’anno solare. Il nuovo associato deve provvedere al versamento della quota annuale entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della accettazione della sua domanda, pena la sua decadenza dalla qualità di associato. L’associato già iscritto deve parimenti provvedere al versamento della quota dovuta entro il gennaio di ogni anno. L’associato moroso sarà sollecitato per iscritto al pagamento della quota, ed esso dovrà mettersi in regola nel termine di un mese dalla data del sollecito, ferma altrimenti l’applicazione del successivo Art. 11.
Art. 8
Ciascun associato, purché in regola con i pagamenti, ha diritto ad un voto nelle votazioni assembleari. Esso ha inoltre diritto di ricevere gratuitamente la Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini pubblicata nell’anno a cui si riferisce la sua iscrizione. Ha diritto di frequentare la Sede dell’associazione nelle ore di apertura e di valersi della biblioteca secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 9
Soltanto chi abbia, prima del 30 Novembre, presentato per iscritto le proprie dimissioni da associato, resta dispensato dal pagamento della quota relativa all’anno solare successivo.
Art. 10
Il mancato pagamento della quota annua, pur comportando la sospensione dell’associato moroso dai diritti di cui all’Art. 8, non preclude all’associazione il diritto di recupero di quanto le è dovuto. Scaduto invano il termine di un mese di cui all’Art. 7, ultimo comma, si applica l’Art. 11.
Art. 11
La cancellazione degli associati dimissionari o morosi dopo il sollecito di pagamento di cui all’Art.7, è disposta dal Consiglio Direttivo, il quale provvede inoltre a radiare gli associati che si fossero resi indegni di appartenere all’associazione o che, nonostante il richiamo scritto dello stesso Consiglio Direttivo, fossero incorsi in atti o comportamenti contrari agli interessi morali e materiali della Società; è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Delle Assemblee
Art. 12
Le Assemblee degli associati sono convocate dei Presidente mediante comunicazione scritta da inviarsi individualmente almeno quindici giorni prima della riunione a tutti gli associati.
Rientra nei compiti dell’assemblea degli associati di provvedere alla nomina dei membri dei Consiglio Direttivo e dei Sindaci (da scegliere fra i soci persone fisiche), di approvare i bilanci (consuntivo e preventivo), ed in genere di deliberare su quanto attinente al patrimonio e su ogni argomento che riguardi l’associazione.
Art. 13
Una sola Assemblea, quella ordinaria, deve essere convocata ogni anno; le altre, straordinarie, sono convocate quando ne appaia la opportunità per delibera del Consiglio Direttivo, oppure quando la convocazione sia chiesta per iscritto, motivatamente, da almeno un quinto degli associati in regola con i pagamenti. La convocazione dovrà seguire entro due mesi dalla presentazione di detta richiesta.
Art. 14
Ogni anno, durante l’Assemblea ordinaria, da convocarsi entro il mese di aprile, dovranno, dal Consiglio Direttivo, essere presentati i bilanci, (consuntivo e preventivo) e dovrà essere fatta relazione sulla attività associativa svolta nell’anno antecedente.
Art. 15
L’Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, appena riunita, provvede ad eleggere il suo Presidente, scelto all’infuori del Consiglio Direttivo in carica, il cui compito è quello di disciplinare l’ordine delle discussioni. Lo stesso Presidente nominerà fra i presenti tre Scrutatori con il compito di fare lo spoglio delle votazioni. Al segretario dell’associazione, o in sua assenza, ad un consigliere spetterà redigere e controfirmare, assieme al Presidente dell’Assemblea, il verbale della riunione.
Art. 16
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, qualunque ne sia l’oggetto, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che dovrà seguire almeno un giorno e non oltre 10 giorni dalla prima convocazione, l’Assemblea potrà prendere valide deliberazioni qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea, anche se relative a modifiche statutarie, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità di voti validi prevale il voto dei Presidente dell’Assemblea.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto. Le deliberazioni assembleari, prese a norma dei presente Statuto e messe a verbale, obbligano tutti gli associati, ancorché dissenzienti o non intervenuti; esse sono senz’altro esecutive.
Art. 17
Per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea gli associati dovranno essere in regola con il pagamento delle quote annuali.
Le deleghe sono ammesse nella misura massima di 4 per ciascun associato presente. Le deleghe potranno essere rilasciate anche ai membri del Consiglio Direttivo ed anche ai Sindaci; dette deleghe potranno essere utilizzate ad ogni effetto tranne che per le deliberazioni di cui al penultimo comma del precedente Art. 16 (approvazione bilancio).
Spetta al Presidente dell’Assemblea, coadiuvato dagli Scrutatori e dal Segretario, di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di ognuno ad esercitare il voto.
Art. 18
Soltanto l’Assemblea degli associati ha facoltà di nominare membri onorari.
Del Consiglio Direttivo
Art. 19
Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri, eletti ogni 2 anni dall’Assemblea ordinaria, convocata ai sensi dell’Art. 14.
Essi debbono essere scelti liberamente fra gli associati persone fisiche. Essi entrano in carica dal momento dell’elezione e restano in carica sino al momento della elezione del successivo Consiglio. Essi sono rieleggibili. Rendendosi vacante il posto di qualche Consigliere, e qualora non si ravvisi opportuno di convocare una apposita Assemblea per le necessarie sostituzioni, la prima Assemblea dei soci provvederà alle reintegrazioni del caso.
Art. 20
Le nomine dei membri del Consiglio Direttivo avvengono con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi. A parità di voti si proclamerà eletto chi ha maggior anzianità d’iscrizione ad associato.
Art. 21
Dopo la proclamazione degli eletti il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, dovrà provvedere a designare, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Bibliotecario.
Tali incarichi non sono cumulabili. Il Consiglio Direttivo, durante il biennio, dovrà occorrendo, provvedere alle opportune sostituzioni nei predetti incarichi, restando comunque solidalmente responsabile verso l’Assemblea del buon disimpegno degli incarichi stessi.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per la trattazione degli affari ordinari della società e con preavviso scritto di almeno otto giorni. Le sue adunanze sono legali quando tutti i membri siano stati invitati, e si abbia la presenza di almeno cinque membri.
Nel Consiglio Direttivo tutti i suoi membri hanno voto deliberativo. Le deliberazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere messe a verbale.
Esse sono senz’altro esecutive.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’associazione e del suo patrimonio, con facoltà di delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri.
Art. 24
Il Presidente rappresenta l’associazione, convoca le Assemblee degli associati e le adunanze del Consiglio Direttivo, sorveglia la osservanza dello Statuto, la conservazione del patrimonio e delle cose dell’associazione, firma gli atti e la corrispondenza d’ufficio, rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 25
Il Segretario cura la riscossione delle quote e dei proventi associativi, firma le quietanze, paga le spese stanziate e vistate dalla Presidenza, tiene l’amministrazione dei fondi e, per le operazioni bancarie ed assicurative, ha la firma abbinata a quella del Presidente o del Vice Presidente. Custodisce gli atti associativi, stende i verbali, i bilanci, attende con il Comitato di Redazione alla pubblicazione della Rivista.
Art. 26
Il Bibliotecario, anche mediante apposita persona scelta dal Consiglio, custodisce i libri e quant’altro inerente alla Biblioteca.
Cura di tutto quanto in sua custodia il diligente ordinamento, l’inventario, la schedatura, la registrazione e la buona manutenzione.
Provvede a far osservare il regolamento della Biblioteca.
Pubblicità delle Deliberazioni
Art. 27
Ogni associato ha il diritto di poter esaminare il libro dei verbali assembleari, previa richiesta scritta indirizzata al Segretario.
Dei Sindaci
Art. 28
L’assemblea ordinaria nomina pure tre Sindaci effettivi, scelti fra gli associati, con incarico biennale. Essi sono rieleggibili.
Art. 29
I Sindaci vigilano sulla buona amministrazione dell’Associazione e del suo patrimonio, controllano la contabilità e i bilanci, i quali dovranno essere da loro verificati e controfirmati.
Partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo. Esprimono pareri sulla materia deferita alla loro vigilanza e competenza in base al precedente comma.
Gratuità delle Cariche Sociali
Art. 30
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Esercizio Sociale
Art. 31
L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Del Comitato di Redazione
Art. 32
Il Consiglio Direttivo, entrando in carica, provvederà alla nomina del Direttore Responsabile della Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini. Questi proporrà poi al Consiglio Direttivo, per l’approvazione, i nomi dei componenti di un Comitato di redazione della Rivista stessa.
Art. 33
Il Direttore Responsabile provvederà alla pubblicazione della Rivista in base alle direttive di carattere economico ed amministrativo, concordate con il Consiglio Direttivo della Società.
Natura dell’Associazione
Art. 34
L’Associazione è apolitica e quindi non possono essere associati partiti politici, organizzazioni sindacali, o loro emanazioni di qualsiasi natura o specie. L’Associazione non ha scopo di lucro bensì di utilità sociale. A tal fine la Biblioteca è aperta anche al pubblico, con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Potranno inoltre essere svolte attività minori collaterali, direttamente connesse o accessorie a quelle istituzionali (quali ad esempio conferenze, pubblicazione di Collane, supplementi, atti o attività didattiche, eccetera), al fine di promuovere la conoscenza e lo studio della Numismatica e delle Scienze affini.
Durata dell’Associazione
Art. 35
La durata dell’Associazione è illimitata.
Dello Scioglimento
Art. 36
La Società Numismatica Italiana non potrà essere sciolta che su richiesta di tanti associati che rappresentino più di tre quarti degli iscritti in regola con i pagamenti.
La delibera di scioglimento dovrà essere presa in Assemblea straordinaria, che a tale scopo sia stata convocata con un preavviso di almeno 30 giorni ma non superiore ai 60 giorni. La delibera di scioglimento dovrà riportare il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in regola con i pagamenti. Votato lo scioglimento, l’Assemblea deciderà a quale di altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia per lo ONLUS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà devolversi il patrimonio di proprietà dell’associazione disciolta.
Modifiche Statuarie
Art. 37
Non potrà essere presa in considerazione alcuna modifica al presente Statuto, se non proposta dal Consiglio Direttivo, oppure proposta per iscritto da almeno un quinto degli associati in regola con i pagamenti. Comunque l’Assemblea non potrà deliberare modifiche statutarie se non quando gli associati siano stati specificatamente avvertiti negli avvisi di convocazione delle modifiche statutarie da apportarsi.
Norme Regolatrici
Art. 38
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.